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Limite di reddito per l'assistenza sanitaria familiari non a carico
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Come noto l'assistenza sanitaria di cui all'art. 22 del CCNL spetta anche per il coniuge non fiscalmente a carico purché lo stesso sia convivente con il dirigente e non goda di un reddito superiore a 37.000€, da rivalutare annualmente.
Lo stesso trattamento si applica anche ai figli conviventi, fino al compimento del 21° anno di età o al 26° se studenti.
Per il rimborso delle spese che verranno sostenute nel 2013 il limite di reddito sopraindicato é elevato a € 42.136,24 ottenuto applicando al limite di € 41.147 vigente per il 2012 la rivalutazione Istat del 2,4038% avutasi per il periodo dicembre 2011l dicembre 2012.
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Eni, Finmeccanica, Mps, .. : distinguere il grano dal loglio con cautela
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Assistiamo in questi giorni all'arrivo al pettine di molti nodi di presunta, fino ad accertamento del contrario, mala gestio della cosa pubblica ed anche privata.
Premesso che la fiducia nell'operato della magistratura non può mai venire meno tuttavia è quanto mai necessario esprimere grande preoccupazione ed invocare estrema cautela per le pesanti ricadute che potrebbero aversi sul sistema Italia, già fortemente debilitato, in termini di perdita di competitività di aziende di punta e aventi un peso determinante sulla occupazione del paese.
E' indispensabile distinguere le attività lecite da quelle illecite e ancora da quelle ai limiti della legge. Distinguere la remunerazione di attività di mediazione e di procacciamento di affari da quella relativa al pagamento di tangenti e ancor più da quelle eventualmente destinate a rientrare in patria con destinazioni illecite.
E' in gioco il lavoro e il sostentamento di centinaia di migliaia di lavoratori e famiglie che non possono essere destabilizzate da un momento all'altro per l'errore o il dolo, ove venga accertato, di pochi.
E' richiesto a tutti - operatori di giustizia, media, politici, dirigenti - la massima cautela.
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Limiti di reddito rivalutati per l'assistenza sanitaria
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Con l'approssimarsi della chiusura dell'anno è opportuno ricordare che l'assistenza sanitaria di cui all'art. 22 del CCNL spetta anche per il coniuge non fiscalmente a carico purché lo stesso sia convivente con il dirigente e non goda di un reddito superiore a 37.000€, rivalutato annualmente.
Lo stesso trattamento si applica anche ai figli conviventi, fino al compimento del 21° anno di età o al 26° se studenti.
Per il rimborso delle spese sostenute nel 2012 il limite sopraindicato é elevato a 41.147€ per effetto delle rivalutazioni Istat intervenute dal dicembre 2006 al dicembre 2011.
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Convocato un Consiglio Nazionale per il 26 maggio
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Per le ore 11,30 del giorno 26 maggio 2012 è convocato il Consiglio Nazionale Fidia.
Il Consiglio si esprimerà sul Rendiconto di gestione dell'anno passato e su quello previsionale per l'anno corrente.
Sarà informato e si esprimerà sull'andamento delle trattative in corso per il rinnovo del CCNL.
Procederà infine al rinnovo degli Organismi Statutari.
Quì c'è la lettera di convocazione :
Convocazione + il Verbale del precedente Consiglio
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Ravvedimento operoso - non è tardi per versare l'acconto Irpef
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Rimediare ad una dimenticanza o ad un errore di calcolo degli acconti Irpef si può.
Avvalendosi del ravvedimento operoso la misura della sanzione passa dal 30% al 3,75% della somma dovuta risparmiando oltre il 26% della stessa.
Occorre versare anche gli interessi legali applicando appropriatamente i due tassi in vigore nel 2011 e nel 2012.
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L'Assistenza Sanitaria può avere solo i limiti imposti dal CCNL
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Giungono da parte di iscritti richieste di chiarimento sulla possibilità da parte dell'Impresa, che per fornire l'assistenza sanitaria stipula una polizza malattia all'esterno della propria organizzazione, di limitare il rimborso a quanto previsto nella polizza standard.
La risposta è negativa. L'assistenza sanitaria prevista dall'art. 22 del CCNL è sempre dovuta dalla Impresa di appartenenza del dirigente nella misura e con le sole limitazioni previste contrattualmente. L'Impresa che, per suoi motivi oggettivi o soggettivi e comunque insindacabili, stipula una polizza malattie con altra Società di Assicurazione dovrà comunque rimborsare ai propri Dirigenti tutto quanto previsto dall'Accordo costituente l'Allegato 8 al CCNL, indipendentemente da quanto risulta pattuito in polizza. Perciò, ove necessario, provvederà ad integrare preventivamente caso per caso quanto liquidato dalla Assicuratrice.
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Integrata lista macropatologie sotto assistenza infermieristica
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Come noto l'Allegato 8 al CCNL disciplina l'Assistenza Sanitaria riconosciuta dall'art. 22 del contratto stesso.
Ai Dirigenti è riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenute. Oltre a queste all'art. 6 punto D comma 4 è prevista anche la corresponsione di "un'indennità giornaliera di assistenza di € 105,00 per un periodo massimo di sei mesi per le malattie oncologiche e altre macropatologie da definire in sede tecnica..".
Con la riunione del 23 marzo u.s. la Commissione mista prevista nella Nota a verbale dell'art. 6 punto D comma 4 dell'Allegato citato ha ulteriormente integrato l'elenco delle fattispecie che danno diritto alla corresponsione della relativa indennità giornaliera, già stilato nel gennaio 2010.
Infatti all'interno del paragrafo relativo all'apparato osteo-articolare sono state ora inserite anche le "malattie autoimmuni in fase avanzata".
I due documenti citati possono essere scaricati da qui.
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Viaggiare in buona compagnia
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Per un accordo intervenuto tra il nostro iscritto Ing. Monaco Nicolantonio e il sig. Francioni Roberto, animatore dei Viaggi degli iscritti al CRAL Sara, i dirigenti iscritti a Fidia possono partecipare ad alcune Gite che verranno comunicate con la Newsletter, nella veste di Ospiti.
I programmi li trovate anche cliccando su : Menu generale - Scarica i documenti -->Attività -->Viaggi e Gite --> 2012
Tel: 068475286 Fax: 06/8475687
Email r.francioni@sara.it www.sara.it
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Recupero inflazione e perequazione delle pensioni per il 2012
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Da oggi è iniziato il pagamento delle pensioni 2012 con l’aggiornamento derivante dal recupero dell'inflazione e dalla eventuale perequazione, calcolata nella misura del 2,6 per cento, nei soli casi previsti dalle norme vigenti.
Il calcolo del recupero della differenza (0,2 per cento) tra costo della vita stimato e pagato nel 2011 (1,4 per cento) e quello reale (1,6 per cento) precede l'eventuale perequazione.
Gli enti previdenziali hanno agito nel seguente modo: dapprima hanno aumentato la misura della pensione 2011 dello 0,2 per cento e riconosciuto gli arretrati per l’intero anno e poi sul nuovo importo della rata mensile, ove previsto, hanno applicato il 2,6%.
L’indicizzazione è stata di fatto riconosciuta integralmente solo sulle pensioni fino all'importo lordo mensile di € 1.405,05. Per un piccola fascia di pensioni di importo lordo superiore sono stati pagati gli aumenti in misura ridotta, tale da non far sforare alla rata il tetto di 1.441,58 euro.
Nessun aumento invece, come previsto dalla manovra approvata dal parlamento sotto Natale, per le pensioni superiori a 1.441,58 euro.
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Telefonate a basso costo alla portata di tutti con VOIP e SIP
Contributo di Monaco Nicolantonio
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Anche se voi in casa avete un telefono ormai datato, il vostro fornitore del servizio di telefonia (Telecom, Infostrada, Tiscali ..) si serve di internet fino alla centrale più vicina a casa vostra.
Allora perchè non utilizzare internet direttamente, anche nell'ultimo tratto cioé dalla centrale fino a casa vostra, risparmiando e facendo risparmiare anche i vostri interlocutori ? Lo stesso discorso si può e si deve fare anche per le telefonate mobili e per le videotelefonate. Vi mostriamo come dovete fare.
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