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IN PRIMO PIANO: Serve l'impegno di tutti a sostegno dei dirigenti esodati
Contributo di Monaco Nicolantonio
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Nella repentina manovra di riforma del sistema previdenziale, fatta a colpi di sciabola, il governo ha mietute vittime in quantità ed ora incontra difficoltà a correre ai ripari.
Anche su questo sito si erano levate voci di comprensione per l'attuazione urgente di provvedimenti dolorosi e fatti senza troppe discussioni. Però, diciamolo, da tecnici preparati nessuno si aspettava questo sconquasso; perciò ora bisogna rimettere i puntini sulle i.
Se non si trova una soluzione valida per tutti, nessuno escluso, i dirigenti interessati non avranno difficoltà ad essere reintegrati in azienda nella loro posizione o, in in qualche caso, in altra economicamente e funzionalmente equivalente.
Sono convinto che i colleghi tutti vigileranno compatti al loro fianco fino alla totale definizione della querelle.
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L'ANGOLO DEL SOCIO: Dal 2009 abolito il divieto di cumulo
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Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'Art. 19 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, non ci saranno più trattenute per i pensionati che lavorano.
La misura ha un duplice scopo: * incentivare la permanenza in attività dei pensionati; * contrastare il lavoro nero e irregolare, diffuso soprattutto nel settore dei servizi. Chi sono i beneficiari: * i pensionati di anzianità , attualmente esclusi dalla piena cumulabilità; * chi ha un trattamento anticipato o di vecchiaia liquidato nel sistema contributivo. Dalla stessa data saranno liberate dalla trattenuta per divieto di cumulo anche le pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia. Il divieto di cumulo resterà invece per chi ha optato per il sistema contributivo acquisendo il diritto a pensione all'età di 57 anni anche con meno di 35 anni di contributi.
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LEGGI e SENTENZE: Risoluzione del rapporto di lavoro, preavviso e indennità sostitutiva
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Il periodo di preavviso va, di norma, lavorato. Sulla indennità sostitutiva, consensuale o non, sono dovuti i contributi all’INPS.
Il compimento dei 65 anni non costituisce clausola di risoluzione automatica.
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